- via e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@creditis.it;
- tramite posta elettronica certificata a reclami@pec.creditis.it;
- via lettera raccomandata all’indirizzo Creditis Servizi Finanziari S.p.A., Via Magazzini del Cotone, 17 – 16128 Genova.
Creditis Servizi Finanziari S.p.A. ha individuato nella figura del Responsabile Legal & Corporate Affairs la persona responsabile della gestione dei reclami.
Se il Cliente non si ritiene soddisfatto dalla risposta dell’intermediario, lo stesso ha la possibilità, in base alla vigente normativa, di rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – che rappresenta un sistema stragiudiziale indipendente ed imparziale, istituito da Banca d’Italia e previsto dal Testo Unico Bancario, che offre un’alternativa più semplice e rapida rispetto al ricorso al giudice. Le decisioni non sono vincolanti come quelle di un giudice ma se l’Intermediario non le rispetta, il suo inadempimento è reso pubblico. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’Arbitro a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a € 200.000,00. L’Arbitro si articola in sette Collegi: Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo che hanno competenza per fasce geografiche.
Creditis S.p.A. mette a disposizione della propria Clientela le informazioni necessarie per poter utilizzare questo servizio sia presso le Filiali del Gruppo Banca Carige che presso gli incaricati della vendita dei prodotti Creditis, unitamente alla Guida Pratica.
Per informazioni su questo sistema è possibile inoltre:
- consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
- download: Guida all’utilizzo del portale (PDF);
- download: Modulo di ricorso (PDF);
- download: Istruzioni per la compilazione del ricorso (PDF).
- Conciliatore BancarioFinanziario – che offre lo strumento della Conciliazione, nell’ottica di addivenire agevolmente al superamento delle eventuali criticità ed al raggiungimento di un accordo in tempi brevi ed a costi predeterminati.
Per informazioni su questo sistema puoi inoltre:
- consultare il sito www.conciliatorebancario.it;
- scrivere alla Sede del Conciliatore Bancario Finanziario in Roma, Via delle Botteghe Oscure 54 (Tel. 06/674.821);
- scrivere un’e-mail a: associazione@conciliatorebancario.it;
- download: Regolamento mediazione 201605 (PDF)
- Procedura di conciliazione paritetica tra intermediari e consumatori – La procedura conciliativa è il risultato di un protocollo di intesa sottoscritto dalle associazioni dei consumatori firmatarie e da Assofin (Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare) che fornisce un ulteriore strumento per risolvere le controversie tra intermediari e consumatori alternativo alla giustizia ordinaria, alla mediazione civile e al ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. La procedura di conciliazione è su base volontaria e il consumatore partecipa tramite un associazione di consumatori dallo stesso individuata tra quelle che hanno sottoscritto il protocollo. L’accordo raggiunto dalle parti viene sottoposto al consumatore il quale è libero di accettare la soluzione proposta; il cliente ha comunque diritto di recedere in qualsiasi momento dalla conciliazione.
Per informazioni su questo sistema puoi inoltre:
- consultare il sito www.assofin.it;
- download: Protocollo e regolamento di conciliazione (PDF)
- download: Modulo di richiesta di conciliazione (PDF)