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Nuova definizione di default

1 • Principali novità introdotte dalla nuova normativa europea

Creditis Servizi Finanziari S.p.A. applica con decorrenza 1° gennaio 2021 le nuove regole in materia di classificazione della clientela in default, concordemente con quanto definito dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) nei nuovi orientamenti e standard sull’applicazione del default.

L’articolo 178 del Regolamento (UE) N. 575/2013 considera intervenuto un default quando si verifica almeno uno degli eventi sotto indicati:

  • inadempienza probabile: l’ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie
  • arretrato: il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia.

Le nuove linee guida, note anche come “Nuova Definizione di Default”, stabiliscono criteri più rigorosi rispetto a quelli precedentemente in uso e hanno l’obiettivo di armonizzare le regole in vigore tra i Paesi dell’Unione Europea, per uniformare i comportamenti dei rispettivi istituti di credito in materia di classificazione della clientela in default.

Il default secondo Creditis Servizi Finanziari S.p.A. include le posizioni di seguito elencate:

  • le posizioni scadute da oltre 90 giorni (cosiddetto scaduto deteriorato), al di sopra di almeno una delle seguenti soglie di materialità:
    • scaduto maggiore o uguale a € 100,00
    • scaduto maggiore o uguale al 1% dell’esposizione totale verso il cliente
  • le inadempienze probabili;
  • le sofferenze;
  • le posizioni verso un cliente che abbia almeno un’altra posizione in default o che sia inadempiente per uno scaduto complessivo di tutte le sue posizioni al di sopra delle soglie di materialità sopra descritte.

In particolare, sono classificate tra le inadempienze probabili le esposizioni creditizie per le quali la Società giudica improbabile che il debitore adempia integralmente al rimborso del prestito, a causa del verificarsi di specifici eventi presuntivi di un peggioramento del grado di rischiosità della posizione tra cui innanzitutto l’inadempienza ripetuta nel pagamento delle rate di rimborso del prestito.
Sono classificate tra le Sofferenze le posizioni per le quali è stata esercitata la Decadenza dal Beneficio del Termine o la Messa in Mora e tutte le altre posizioni per le quali si siano manifestati eventi che indichino l’incapacità del cliente di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

2 • Uscita dal default

Una volta classificata in default la posizione permarrà in tale stato per il periodo (c.d. cure period) di seguito indicato, a decorrere dal momento in cui il cliente regolarizza la propria posizione pagando gli importi arretrati e a condizione che nel cure period siano rispettate puntualmente le scadenze di rimborso del prestito.

  • 12 mesi in caso di misura di facilitazione (rifinanziamento o posticipo di scadenze) determinata da una pre-esistente incapacità di rispettare il piano di rimborso originario;
  • 3 mesi negli altri casi.

Durante tale periodo il cliente deve regolarmente onorare i propri debiti evitando quindi il verificarsi di ulteriori situazioni di arretrato e ulteriori eventi pregiudizievoli, che avrebbero come conseguenza una estensione dei mesi di permanenza sopra riportati.
Cause di default come la comunicazione di Decadenza di Beneficio del Termine o il fallimento (liquidazione giudiziale) non prevedono alcuna uscita dal default per loro natura.

3 • Come gestire al meglio il rapporto con creditis

Per quanto sopra riportato, è fondamentale rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente al fine di evitare che Creditis Servizi Finanziari S.p.A. debba procedere a classificare l’esposizione in default e dare avvio ad azioni di recupero del proprio credito.

1 EBA/GL/2016/07 Orientamenti sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013; EBA/RTS/2016/06 Regulatory Technical Standards on the materiality threshold for credit obligations past due under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013
2 Regolamento (UE) N. 575/2013 art. 178. 26 giugno 2013